La legge di bilancio 2019 modifica alcuni aspetti relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo, reintroducendo le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e prevede una riduzione dell’importo massimo concedibile per impresa che sarà apri a 10.000.000 euro.
La percentuale del 50% al momento applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014 resta invariata, a decorrere dal 2019:
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
La manovra quindi introduce una nuova aliquota pari 25% che coprirà:
- Personale interno con rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato (dal 2019)
- Compensi amministratori qualificati per la quota parte relativa all’attività di ricerca e sviluppo (dal 2019)
- Contratti di ricerca stipulati con altre imprese (dal 2019)
- Competenze tecniche e privative industriali acquisite da fonti esterne (dal 2019)
- Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio (dal 2019)
- Costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (dal 2019)
Invece, le spese relative alla certificazione dei costi saranno deducibili al 100% fino ad un massimo di euro 5.000,00.
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