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Responsabilità sui prodotti difettosi: cambiano le regole

Nuove misure per le aziende con la Direttiva (UE) n. 2024/2853

I punti fondamentali

I punti focali della normativa coprono diversi ambiti.

  • Garanzia sul prodotto: estesa a 10 anni, 25 anni in caso di danni con sintomi latenti che si sono manifestati dopo i primi 10 anni.
  • Responsabilità del fabbricante: estesa anche per il danno causato da un componente difettoso fabbricato da terzi e integrato nel prodotto, compresi software. Diventa fondamentale tenere traccia di tutti i componenti e relative schede tecniche e certificazioni.
  • Nuovi soggetti responsabili: possono essere considerati responsabili dei prodotti difettosi anche importatori, rappresentanti, logistica, distributori, piattaforme online e chi apporta modifiche sostanziali al prodotto.
  • Obblighi di esibizione: in giudizio potrà essere ordinato, garantendo ovviamente la riservatezza, di esibire documenti relativi al prodotto e ai componenti. In caso l’operatore non volesse divulgare le informazioni richieste. la persona fisica che avesse subito danni a causa del prodotto difettoso potrà vedere riconosciuta la propria domanda di risarcimento.
  • Presunzioni di nesso tra danno e difetto: oltre alla mancata divulgazione delle prove, il giudice potrà desumere il carattere difettoso del prodotto e il nesso con il danno anche in presenza di malfunzionamento o di una particolare complessità tecnica.

Ognuno di questi punti porta con sé degli adempimenti specifici e una riorganizzazione aziendale che parte dal mappare il proprio ruolo nella filiera, identificando i relativi rischi e responsabilità, alla gestione di tutta la documentazione relativa ai propri prodotti, alle coperture assicurative, alla formazione del personale e alla rinegoziazione dei contratti con fornitori e clienti.

Proprio su quest’ultimo punto entra in gioco una clausola a favore delle aziende più piccole che lavorano in ambito software, con la possibilità di rinuncia di rivalsa da parte del fabbricante end product contro il fornitore del componente software che sia appunto una Micro-Piccola Impresa.

L’impatto sulle aziende

Nel settore software e prodotti digitali c’è chiaramente un focus maggiore, ma questa normativa andrà ad impattare su tutte le aziende produttive, anche se in maniere diverse e da valutare quindi caso per caso in base al settore e alla posizione nella filiera.

Un esempio pratico ne è la responsabilità ora attribuibile anche ad un distributore, marketplace o ad un fornitore di servizi di logistica nel caso non ci sia un fabbricante, un importatore o un rappresentante autorizzato con sede nell’Unione Europea.

La materia richiede quindi un’attenzione particolare per capire come influenzerà la tua azienda, la sua organizzazione e i diversi processi legati alla produzione e distribuzione dei tuoi prodotti.

Il nostro Team Legale specializzato è pronto ad analizzare il tuo caso e suggerirti la giusta strada per prepararti a questa direttiva, evitandoti ogni rischio di richieste di rivalse e rimanendo al tuo fianco per gestire questo cambiamento epocale della normativa sulla responsabilità sui prodotti difettosi.

Se vuoi approfondire senza impegno cosa implica per te e per la tua azienda questa normativa, contattaci a info@scuadra.it – 0423 496792

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