Ufficializzato il Decreto per l’Industria 5.0
Tutte le agevolazioni per le aziende
È stato finalmente pubblicato il decreto attuativo relativo al credito d’imposta dell’Industria 5.0 per promuovere l’innovazione e la transizione energetica.
In questo articolo riassumiamo i punti principali del decreto, con tutte le agevolazioni e i vantaggi per la tua azienda.
Quali possono essere i progetti beneficiari?
I progetti di innovazione avviati dalla tua azienda a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 possono essere ammessi al beneficio.
Nello specifico devono avere come oggetto uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6.
Tramite essi deve essere conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3 per cento nella struttura produttiva (localizzata nel territorio nazionale) cui si riferisce il progetto di innovazione oppure ci deve essere una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Quali sono le spese ammesse?
Sono agevolabili gli investimenti in:
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato
- beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Sono inclusi:
a) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata
b) i software che introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).
Sono inoltre agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza (ad eccezione delle biomasse) e compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Queste attività devono essere erogate da soggetti esterni all’impresa e fare riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario, a patto che non siano stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati nella struttura produttiva interessata.
A quanto ammonta il contributo?
Sono confermate le percentuali del credito d’imposta del 35% – 40% – 45%, in funzione della riduzione dei consumi. Qui i dettagli:
- Per gli investimenti che comportino un risparmio complessivo dei consumi energetici aziendali non inferiore al 3%, oppure una riduzione non inferiore al 5% in riferimento al solo processo target, il credito d’imposta ammonterà al:
- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di €
- 15% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di €
- 5% per gli investimenti superiori a 10 milioni di €, fino al limite massimo annuale di 50 milioni di €
- Per gli investimenti che comportino un risparmio complessivo dei consumi energetici aziendali superiore al 6%, oppure una riduzione superiore al 10% in riferimento al solo processo target, il credito d’imposta ammonterà al:
- 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di €
- 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di €
- 10% per gli investimenti superiori a 10 milioni di €, fino al limite massimo annuale di 50 milioni di €
- Per gli investimenti che comportino un risparmio complessivo dei consumi energetici aziendali superiore al 10%, oppure una riduzione superiore al 15% in riferimento al solo processo target, il credito d’imposta ammonterà al:
- 45% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di €
- 25% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di €
- 15% per gli investimenti superiori a 10 milioni di €, fino al limite massimo annuale di 50 milioni di €
Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:
- un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico (diagnosi ex- ante e diagnosi ex-post)
- un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando:
- la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con
- i consumi energetici della struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.
La riduzione dei consumi energetici è inoltre calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
Nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo, la riduzione dei consumi energetici è invece calcolata rispetto ai consumi energetici dell’intera struttura produttiva.
Nell’eventualità in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Come si presenta la domanda per il credito d’imposta?
L’impresa trasmette al GSE una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
- il soggetto beneficiario
- il progetto di innovazione, inclusa la data di avvio e di completamento
- gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare
- l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante
- l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18, tra i quali il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm).
Tempistiche
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi dieci giorni dalla comunicazione.
Il credito è poi utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non utilizzato al 31 dicembre 2025 è usufruibile in cinque quote annuali di pari importo.
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