Dal prossimo 15 ottobre scatterà l’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Sono inclusi anche gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter). I datori di lavoro sono chiamati a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul Green Pass, di seguito trovate un nostro vademecum utile per aiutare le aziende ad adempiere all’obbligo del green pass sul luogo di lavoro.

Cos’è il Decreto Green Pass bis?

È il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID19 (c.d. “Green Pass”) al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato.

Cosa bisogna fare?

A chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno di un’azienda privata o di una Pubblica Amministrazione è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”).

A chi si applica?

Il Decreto è diretto a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private inclusi i lavoratori autonomi ed i collaboratori familiari (badanti, colf e babysitter)  nonché a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo (anche in forza di contratti esterni), la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro e quindi lavoratori in appalto, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati, tirocinanti e stagisti, volontari, agenti e chiunque acceda ai locali aziendali a vario titolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

A chi deve essere mostrato il Green Pass?

Il Green Pass andrà esibito all’ingresso dei luoghi di lavoro direttamente al datore di lavoro o ad un soggetto dallo stesso formalmente delegato ed istruito. Tramite l’apposita App il datore di lavoro o il delegato potrà controllare unicamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione ma non gli saranno visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Per quanto tempo bisognerà richiedere il Green Pass?

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Chi è esonerato dall’esibizione del Green Pass?

L’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

A chi deve essere mostrato il certificato di esenzione?

Il datore di lavoro non è autorizzato al trattamento del dato sanitario relativo all’esenzione dalla vaccinazione. Il certificato di esenzione alla vaccinazione dovrà essere fornito dal lavoratore al medico del lavoro competente, il quale si limiterà ad informare il datore circa i lavoratori ai quali non deve essere svolto il controllo del Green Pass, senza ulteriori informazioni e trattamenti di dati sanitari degli interessati.

In che modo si esegue il controllo?

Secondo quanto previsto dall’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 adottato in attuazione dell’art. 9, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52:

  1. la verifica del Green Pass deve essere effettuata mediante scansione del QR code del Green Pass con l’app per cellulari “VerificaC19” (scaricabile gratuitamente sugli app stores), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
  2. i soggetti delegati al controllo devono essere incaricati con atto formale che contiene le istruzioni necessarie per la verifica compresa la nomina quali autorizzati al trattamento, ai sensi degli artt. 29 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e 2- quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. (“Codice privacy”), con istruzioni anche in relazione al trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass ed alla gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti. Questi soggetti possono essere dipendenti della società oppure soggetti esterni (ad esempio, dipendenti delle società appaltatrici dei servizi di sicurezza, reception). >> Scarica la versione integrale del vademecum QUI

13 OTTOBRE 2021: ULTIMI AGGIORNAMENTI

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ieri il DPCM con le linee guida relative al Green Pass per le Pubbliche Amministrazioni. Nel sito del Governo, nell’attesa delle linee guida per i privati, si trovano alcune FAQ che chiariscono alcuni punti dubbi.

In particolare:

  • Il datore di lavoro deve segnalare al prefetto il dipendente senza Green Pass che si è comunque introdotto nei luoghi di lavoro
  • Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
  • È l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura (sul punto, è già intervenuto il Garante Privacy)
  • Ci sono indicazioni relative ai controlli a campione, nelle P.A.

Scuadra affianca le aziende negli adempimenti legali legati al green pass, così come altri adempimenti normativi (per esempio: privacy, sicurezza dei dati, tutela del know-how, sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione certificati, ecc..

Abbiamo preparato alcuni documenti utili per l’adempimento della normativa, come l’informativa sul trattamento dei dati da appendere in azienda, il modulo di nomina dell’incaricato alla verifica del green pass e altro. Per riceverli, basta compilare questo questionario

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o richiesta di supporto siamo a disposizione info@scuadra.it oppure chiamaci allo 0423.496792.